Il tema del riciclo e più in generale della sostenibilità ambientale è tra i più delicati e dibattuti a livello mondiale. In particolare per quanto riguarda le plastiche riciclate per alimenti ci troviamo in una fase di transizione, in cui il legislatore da un lato deve far fronte a un passato vuoto normativo e dall’altro trovare soluzioni efficaci e veloci per l’immediato futuro, che tengano in considerazione tutti i soggetti coinvolti.
Le caratteristiche del packaging per alimenti
Nel settore alimentare è fondamentale che l’alimento sia preservato in modo sicuro per la salute umana. Di conseguenza, il packaging che lo contiene deve essere conforme e idoneo al contatto. Ciò significa che “in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
o
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche” (Fonte: Regolamento comunitario 1935/2004 – art.3).
Attualmente, secondo la normativa italiana, il produttore di imballaggi per alimenti deve fornire una dichiarazione che ne attesti l’idoneità al contatto con i prodotti alimentari.
L’attenzione verso le materie plastiche riciclate e destinate al contatto con gli alimenti è dunque molto alta specialmente perchè ancora non sono state del tutto chiarite alcuni passaggi fondamentali da parte della Comunità Europea. Considerando inoltre che il mercato delle materie plastiche è in continua espansione, sarebbe urgente per noi operatori del settore avere il prima possibile l’attuazione dei processi di riciclo così come sono già stati deliberati dal legislatore.
Cosa prevede il Regolamento (CE) N. 282/2008
La norma a cui si fa riferimento a livello europeo per l’utilizzo di materie plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti è il Regolamento (CE) N. 282/2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. Il regolamento stabilisce regole comuni ed elimina le differenze legislative fra i diversi Paesi. Fino a prima della sua entrata in vigore ogni paese seguiva le proprie norme e, ad esempio in Italia, l’uso di materie plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti era vietato, ad eccezione delle cassette di ortofrutta. Possiamo dire che, non avendo ancora del tutto concluso la fase transitoria, dobbiamo ancora far riferimento alla normativa nazionale. Ma andiamo con ordine.
Il regolamento 282/2008 ha introdotto il concetto di autorizzazione a livello europeo e istituito un Albo Europeo dei processi di riciclo autorizzati, gli unici che possono dunque far fronte a una produzione di granuli plastici riciclati idonei alla produzione di imballi per alimenti. Il riciclatore deve pertanto presentare una domanda di autorizzazione all’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), tramite l’autorità competente del proprio paese, che dimostri che sia in grado di produrre un polimero adatto al contatto con gli alimenti. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il titolare del processo di riciclo autorizzato deve comunicare la conformità del proprio prodotto agli operatori di settore e alle autorità competenti tramite una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione deve indicare espressamente il numero di autorizzazione, grazie al quale è possibile risalire al materiale di riciclo utilizzato per la fabbricazione del prodotto.
Dal momento in cui l’imballaggio in plastica destinato al contatto con gli alimenti risulta conforme, viene equiparato agli analoghi materiali in vergine e, come tali devono poi rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento quadro (CE) N.1935/2004.
La situazione ad oggi
Come anticipato, ci troviamo in una fase di transizione, nella quale i soggetti preposti alla verifica stanno ancora valutando le richieste ricevute. Per permettere ai vari paesi l’adeguamento e l’adempimento delle norme previste dal regolamento il legislatore ha dato tempo ai titolari dei processi di riciclo di presentare domanda entro il 31.12.2009. Le lungaggini che si stanno verificando stanno creando non pochi problemi e rallentamenti allo sviluppo di nuovi processi. Ci troviamo quindi a doverci ancora riferire alla normativa italiana che, di fatto vieta l’utilizzo di materie plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti (art. 13 DM 21 Marzo 1973). Rimane consentito il riciclo chimico, considerato dalla normativa europea come un processo per la produzione di monomeri e oligomeri, purché il produttore di polimero sia in grado di dimostrare che i monomeri e gli oligomeri ottenuti dal riciclo di materie plastiche sono autorizzati all’impiego e sono di purezza adeguata per la produzione di materie plastiche adatte al contatto con alimenti secondo quanto previsto dal regolamento (EU) N.10/2011 e dal Regolamento quadro (EC) N. 1935/2004 (Fonte: Istituto Italiano Imballaggi). Per quanto riguarda gli imballaggi per alimenti, nel 2005 è stata autorizzata in Italia la produzione di cassette per alcuni tipi di ortofrutta in polipropilene e in polietilene ad alta densità, utilizzando materie plastiche e/o cassette di recupero. Vi è però l’obbligo da parte dei produttori di cassette in plastica riciclata di notificare all’Autorità sanitaria competente l’impiego di polipropilene e polietilene ad alta densità riciclato. Nel 2010, inoltre, è stato autorizzato, fatte salve alcune condizioni e restrizioni, l’utilizzo di PET riciclato (Rpet) per la produzione di bottiglie per acqua minerale naturale e bevande analcoliche.
La più famosa azienda di bevande analcoliche ha già iniziato a commercializzare bottiglie di PET che presentano un colore quasi marroncino. Questo colosso mondiale è riuscito a creare al proprio interno un centro di recupero accreditato e certificato EFSA per la produzione di bottiglie in PET riciclato. Ed è anche segnale di incoraggiamento a livello di recupero di materie plastiche e green economy.
Una volta che entrerà pienamente in vigore il Regolamento CE 282/2008 i decreti sopra citati e le singole leggi nazionali decadranno e non saranno più validi.
Il punto di vista di Teamplast
Secondo una ricerca di Federazione Gomma Plastica l’andamento che riguarda il riciclo di polimeri è in costante aumento, specialmente per quanto riguarda i rifiuti domestici. Questo indica che le persone stanno adottando via via un comportamento sempre più virtuoso, impegnandosi maggiormente nella raccolta differenziata. Certo c’è però ancora molta strada da percorrere, ed è fondamentale che a livello nazionale, europeo e mondiale vengano al più presto adottate delle chiare misure per permettere ai produttori di materie plastiche di perfezionare sempre di più i processi di riciclo. Come è evidente, è possibile utilizzare materie plastiche riciclate che siano destinate al contatto con gli alimenti: è una certezza che, se trattate correttamente, non rappresentano alcun pericolo per la salute umana. Per questo motivo, se vogliamo progredire in termini di sostenibilità ed economia circolare, è necessario fare maggiore chiarezza e soprattutto in tempi brevi, per permettere a tutti gli operatori coinvolti di adeguarsi il prima possibile e avere la possibilità di reperire granuli certificati EFSA provenienti da recupero.
Plastiche riciclate per alimenti: cosa dice la legge
Il tema del riciclo e più in generale della sostenibilità ambientale è tra i più delicati e dibattuti a livello mondiale. In particolare per quanto riguarda le plastiche riciclate per alimenti ci troviamo in una fase di transizione, in cui il legislatore da un lato deve far fronte a un passato vuoto normativo e dall’altro trovare soluzioni efficaci e veloci per l’immediato futuro, che tengano in considerazione tutti i soggetti coinvolti.
Le caratteristiche del packaging per alimenti
Nel settore alimentare è fondamentale che l’alimento sia preservato in modo sicuro per la salute umana. Di conseguenza, il packaging che lo contiene deve essere conforme e idoneo al contatto. Ciò significa che “in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
o
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche” (Fonte: Regolamento comunitario 1935/2004 – art.3).
Attualmente, secondo la normativa italiana, il produttore di imballaggi per alimenti deve fornire una dichiarazione che ne attesti l’idoneità al contatto con i prodotti alimentari.
L’attenzione verso le materie plastiche riciclate e destinate al contatto con gli alimenti è dunque molto alta specialmente perchè ancora non sono state del tutto chiarite alcuni passaggi fondamentali da parte della Comunità Europea. Considerando inoltre che il mercato delle materie plastiche è in continua espansione, sarebbe urgente per noi operatori del settore avere il prima possibile l’attuazione dei processi di riciclo così come sono già stati deliberati dal legislatore.
Cosa prevede il Regolamento (CE) N. 282/2008
La norma a cui si fa riferimento a livello europeo per l’utilizzo di materie plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti è il Regolamento (CE) N. 282/2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. Il regolamento stabilisce regole comuni ed elimina le differenze legislative fra i diversi Paesi. Fino a prima della sua entrata in vigore ogni paese seguiva le proprie norme e, ad esempio in Italia, l’uso di materie plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti era vietato, ad eccezione delle cassette di ortofrutta. Possiamo dire che, non avendo ancora del tutto concluso la fase transitoria, dobbiamo ancora far riferimento alla normativa nazionale. Ma andiamo con ordine.
Il regolamento 282/2008 ha introdotto il concetto di autorizzazione a livello europeo e istituito un Albo Europeo dei processi di riciclo autorizzati, gli unici che possono dunque far fronte a una produzione di granuli plastici riciclati idonei alla produzione di imballi per alimenti. Il riciclatore deve pertanto presentare una domanda di autorizzazione all’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), tramite l’autorità competente del proprio paese, che dimostri che sia in grado di produrre un polimero adatto al contatto con gli alimenti. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il titolare del processo di riciclo autorizzato deve comunicare la conformità del proprio prodotto agli operatori di settore e alle autorità competenti tramite una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione deve indicare espressamente il numero di autorizzazione, grazie al quale è possibile risalire al materiale di riciclo utilizzato per la fabbricazione del prodotto.
Dal momento in cui l’imballaggio in plastica destinato al contatto con gli alimenti risulta conforme, viene equiparato agli analoghi materiali in vergine e, come tali devono poi rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento quadro (CE) N.1935/2004.
La situazione ad oggi
Come anticipato, ci troviamo in una fase di transizione, nella quale i soggetti preposti alla verifica stanno ancora valutando le richieste ricevute. Per permettere ai vari paesi l’adeguamento e l’adempimento delle norme previste dal regolamento il legislatore ha dato tempo ai titolari dei processi di riciclo di presentare domanda entro il 31.12.2009. Le lungaggini che si stanno verificando stanno creando non pochi problemi e rallentamenti allo sviluppo di nuovi processi.
Ci troviamo quindi a doverci ancora riferire alla normativa italiana che, di fatto vieta l’utilizzo di materie plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti (art. 13 DM 21 Marzo 1973).
Rimane consentito il riciclo chimico, considerato dalla normativa europea come un processo per la produzione di monomeri e oligomeri, purché il produttore di polimero sia in grado di dimostrare che i monomeri e gli oligomeri ottenuti dal riciclo di materie plastiche sono autorizzati all’impiego e sono di purezza adeguata per la produzione di materie plastiche adatte al contatto con alimenti secondo quanto previsto dal regolamento (EU) N.10/2011 e dal Regolamento quadro (EC) N. 1935/2004 (Fonte: Istituto Italiano Imballaggi).
Per quanto riguarda gli imballaggi per alimenti, nel 2005 è stata autorizzata in Italia la produzione di cassette per alcuni tipi di ortofrutta in polipropilene e in polietilene ad alta densità, utilizzando materie plastiche e/o cassette di recupero. Vi è però l’obbligo da parte dei produttori di cassette in plastica riciclata di notificare all’Autorità sanitaria competente l’impiego di polipropilene e polietilene ad alta densità riciclato.
Nel 2010, inoltre, è stato autorizzato, fatte salve alcune condizioni e restrizioni, l’utilizzo di PET riciclato (Rpet) per la produzione di bottiglie per acqua minerale naturale e bevande analcoliche.
La più famosa azienda di bevande analcoliche ha già iniziato a commercializzare bottiglie di PET che presentano un colore quasi marroncino. Questo colosso mondiale è riuscito a creare al proprio interno un centro di recupero accreditato e certificato EFSA per la produzione di bottiglie in PET riciclato. Ed è anche segnale di incoraggiamento a livello di recupero di materie plastiche e green economy.
Una volta che entrerà pienamente in vigore il Regolamento CE 282/2008 i decreti sopra citati e le singole leggi nazionali decadranno e non saranno più validi.
Il punto di vista di Teamplast
Secondo una ricerca di Federazione Gomma Plastica l’andamento che riguarda il riciclo di polimeri è in costante aumento, specialmente per quanto riguarda i rifiuti domestici. Questo indica che le persone stanno adottando via via un comportamento sempre più virtuoso, impegnandosi maggiormente nella raccolta differenziata. Certo c’è però ancora molta strada da percorrere, ed è fondamentale che a livello nazionale, europeo e mondiale vengano al più presto adottate delle chiare misure per permettere ai produttori di materie plastiche di perfezionare sempre di più i processi di riciclo. Come è evidente, è possibile utilizzare materie plastiche riciclate che siano destinate al contatto con gli alimenti: è una certezza che, se trattate correttamente, non rappresentano alcun pericolo per la salute umana. Per questo motivo, se vogliamo progredire in termini di sostenibilità ed economia circolare, è necessario fare maggiore chiarezza e soprattutto in tempi brevi, per permettere a tutti gli operatori coinvolti di adeguarsi il prima possibile e avere la possibilità di reperire granuli certificati EFSA provenienti da recupero.
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